BoB Cam a breve disponibile anche in Crowdfunding

In foto uno dei primi prototipi di BoB Cam.

In attesa di conferma delle caratteristiche tecniche dei dispositivi anti-abbandono, il sistema BoB Cam si predispone per evolversi da prototipo a dispositivo definitivo, a breve la produzione e la prevendita in Crowdfunding.

Pronto al confronto con qualsiasi altro dispositivo, la versione definitiva di BoB Cam punta ad offrire il massimo della sicurezza possibile, per farlo impiegherà logiche di funzionamento e tecnologie oggi utilizzate anche in campo aeronautico.

Inoltre BoB Cam:

  • Permetterà di trasformare qualsiasi seggiolino per bambini in un seggiolino anti-abbandono, tramite l’ applicazione di uno speciale codice QR .
  • Permetterà di monitorare i bambini nel seggiolino utilizzando il display dell’auto o di uno smartphone.
  • Basterà un solo dispositivo in auto che, con delle piccole microcamere, permetterà di monitorare più seggiolini contemporaneamente.



Il nostro sistema BoB Cam nell’ intervista del portale specializzato MigliorSeggiolinoAuto

Il direttore del portale web Miglior Seggiolino Auto, Andrea, ci ha aperto uno spazio editoriale esclusivo nel quale percorriamo brevemente la nostra storia e le caratteristiche del sistema BoB Cam. Le recensioni dell’ articolista hanno toccato i punti focali della questione legislativa spaziando, da considerazioni personali, fino a vere e proprie analisi oggettive sul problema dell’ heatstroke.

Leggi l’ articolo

Il nostro punto di vista

Di seguito le nostre considerazioni, depositate sul sito Tris della commissione Europea, in relazione allo schema di decreto attuativo della L. 117/18
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=22)

Premesso che l’abbandono involontario di bambini in auto è causato dall’amnesia dissociativa, che insorge a causa di traumi o dello stress, determinando l’incapacità di ricordare informazioni personali importanti, appare subito chiaro che il requisito fondamentale che un dispositivo anti-abbandono deve soddisfare è che non deve basarsi sulla capacità da parte del conducente di ricordare di dover compiere azioni per attivarlo. Per cui bisogna plaudire alla scelta del legislatore di stabilire – al primo punto dell’allegato A della bozza del decreto attuativo – che:

  • il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente

Alla luce di tale primo requisito che la norma richiede e fermo restando il rispetto dei regolamenti ECE R44 ed ECE R129, i quali sembrano escludere l’utilizzo di dispositivi elettronici su quei sistemi di ritenuta per i quali non siano stati specificamente omologati; si rileva che – in linea di massima – i dispositivi di cui si ha oggi notizia, per poter regolarmente funzionare, richiedono che il conducente dell’auto compia una – o più – delle seguenti azioni: portare con sé il cellulare quando si sale e scende dall’auto, attivare e/o controllare che siano effettivamente attivi bluetooth e geolocalizzazione, etc .

Al fine di verificare se tali azioni possano ritenersi come “ulteriori azioni”, cui la bozza di decreto si riferisce, è sufficiente chiedersi se esse siano o meno necessarie al funzionamento dei dispositivi stessi e – soprattutto – se ci si possa aspettare che vengano efficacemente ricordate da coloro che potrebbero, potenzialmente, arrivare a dimenticare il proprio bambino in auto.

La risposta – positiva o negativa – varrà ad escludere la rispondenza, o meno, del dispositivo ai criteri dettati dal Ministero.

Analoghe considerazioni valgono per quei dispositivi che potrebbero, invece, prevedere il collegamento a mezzo cavo con il sistema di ritenuta ad ogni installazione di quest’ultimo all’interno della vettura.

Sul punto, è opportuno sottolineare che più del 50 % della casistica di car heat-stroke finora rilevata a livello internazionale, riguarda bambini di età compresa tra 0 ed 1 anno, trasportati nei c.d. “ovetti”.

Le modalità di utilizzo di questi di particolari dispositivi di ritenuta meritano pertanto una specifica considerazione. Bisogna, infatti, tener presente che i neonati sono abitualmente posti all’interno dell’ovetto al momento di uscire di casa, assieme ad esso vengono posizionati in auto ed assieme ad esso vengono portati via dall’auto al termine di ogni viaggio.

Appare quindi chiaro come l’azione di “collegare” un eventuale cavo tra ovetto ed auto possa rendersi necessaria, e quindi da ricordare, in occasione di ogni singolo viaggio, potendo – così – configurarsi come quelle che il decreto definisce “ulteriori azioni ”.

Riteniamo poi opportuna un’ulteriore considerazione: ai fini di una valutazione di affidabilità dei dispositivi antiabbandono, non si può non considerare che questi possono subire avarie durante il loro funzionamento. Sarebbe, quindi, auspicabile che – ai fini dell’omologazione – il decreto attuativo richiedesse che i dispositivi antiabbandono fossero concepiti in modo da poter effettuare funzione di autodiagnosi, segnalando appunto, per quanto possibile, l’insorgere di eventuali anomalie di funzionamento.

Senza un sistema di autodiagnosi – infatti – la sola segnalazione di avvenuta attivazione non è sufficiente a garantire la sicurezza dei bambini trasportati ma – anzi – potrebbe condurre il conducente, come la psicologia del rischio insegna, ad una illusione di falsa sicurezza, inducendolo – così – ad abbassare il livello di guardia, nella convinzione che il bambino sia protetto dal dispositivo (acceso) che è allocato in auto.

Inoltre, considerando la non ancora chiarita definizione del termine “interazione” ed al fine di includere esplicitamente eventuali tipologie di dispositivi potenzialmente validi, siano essi attualmente in commercio o meno, sempre in rispetto della sostanza e delle finalità del decreto, suggeriamo di esemplificare l’interpretazione dello stesso sostituendo:

  • all’Art. 3 punto 1 lettera c)

“indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo”
Con
“indipendente dall’omologazione sia del sistema di ritenuta che del veicolo”

  • Analogo intervento chiarificatore sarebbe opportuno anche in relazione all’Art. 6 punto 2

“..valutazione delle interazioni del dispositivo con il veicolo o con i sistemi di ritenuta dei bambini”
Che potrebbe essere, più incisivamente così formulato
“..valutazione delle interazioni del dispositivo con il veicolo e/o con i sistemi di ritenuta dei bambini”.

www.delirsolutions.com

Mai più bambini dimenticati negli scuolabus.

Sono purtroppo ormai frequenti i casi di bambini che per errore restano chiusi all’interno degli scuolabus.

A quanto pare questi mezzi, con i quali i bambini vengono accompagnati a scuola, a volte possono trasformarsi in vere e proprie trappole.

La problematica è inquietante, bisogna infatti pensare che  i casi di bambini dimenticati negli scuolabus, sommati a quelli di bambini che si introducono da soli nelle auto rimanendone imprigionati, rappresentano da soli circa 1/3 della casistica di heat-stroke all’interno dei veicoli, ciò in particolare durante il periodo della calda stagione.

Delir solutions ha provato ad affrontare questo problema ideando il sistema anti-trappola “BoB Wave”.

Il sistema è appunto pensato per proteggere bambini che accidentalmente rimangono chiusi all’interno di un veicolo. A motore spento e porte chiuse avvia un analisi acustica che rileva eventuali lamenti, pianti, urla, prodotti all’interno dell’abitacolo o del bagagliaio, il tutto escludendo tutti quei possibili rumori provenienti dall’esterno.

Dispositivi anti-abbandono obbligatori per trasportare i bambini in auto, probabilmente pochi quelli idonei!

Da luglio 2019 i dispositivi anti-abbandono saranno obbligatori per i bambini di età inferiore ai quattro anni.
Secondo lo schema di decreto attuativo, i dispositivi in questione dovranno rispondere ad una serie di caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali che riassumiamo di seguito.
Il decreto prevede essenzialmente che tali dispositivi siano:

  • In grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, probabilmente per ridurre al minimo le possibilità che eventuali errori o dimenticanze da parte del guidatore possano portare ad un mancato funzionamento del dispositivo stesso, rendendone ovviamente vano l’utilizzo. In linea di massima i sistemi dovranno poter funzionare senza azioni che il guidatore sia obbligato a ricordare di eseguire.
  • In grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo.
  • Basati su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori, naturalmente senza che tali sensori vadano ad alterare le caratteristiche di omologazione degli stessi seggiolini per bambini.
  • Dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno 3 diversi numeri di telefono per essere certi che in ogni caso qualcuno interverrà tempestivamente.

Fonte: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/dispositivi-salvabebe-pronto-decreto-attuativo-mit-e-notificato-alla-ue

Dispositivi anti-abbandono (la legge in merito)

Sulla falsa riga del sentiero tracciato dalle associazioni di categoria, in un’ottica civile e sociale, la politica italiana è finalmente approdata con energia ad affrontare il problema dell’abbandono accidentale dei bambini in auto, tracciando un precedente che possa ambire a essere apripista di una ben più ampia revisione Europea e ci auguriamo un giorno Mondiale, per ridurre a zero questo tipo di incidentalità veramente paradossale. 
Il disegno di Legge numero 766, denominato Legge Meloni, dal nome della prima firmataria Giorgia Meloni, Presidente Nazionale di Fratelli d’Italia, è diventato Legge a tutti gli effetti il 1 ottobre 2018, con la modifica dell’articolo numero 172 del codice della strada e l’aggiunta del comma 1bis riguardante proprio l’obbligo di detenere a bordo degli autoveicoli dei dispositivi anti abbandono. 
-Il primo punto della legge “anti-abbandono” mira a rendere operativo l’obbligo dei sistemi di allarme al massimo entro il 1° luglio 2019.
-Il secondo articolo del DDL 766 prevede sia data corretta informazione sull’obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei sistemi di allarme per prevenire l’abbandono dei bambini in auto e sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa indicando coperture finanziarie al fine di promuovere messaggi ritenuti di utilità sociale nel triennio 2019-2021.
-Il terzo punto prevede invece sgravi fiscali per gli utenti finali e favorire l’acquisto di questi dispositivi. Nella legge finanziaria approvata si è deciso di impiegare un milione di € per l’anno 2019 e un altro nel 2020 al fine di agevolare la messa in regola degli automobilisti con figli piccoli, fino a 4 anni.
Nei prossimi post proveremo ad analizzare , in anteprima ed il più oggettivamente possibile, le misure previste e degli eventuali scenari ai quali i tutti genitori si troveranno di fronte

Facciamo chiarezza con Delir Solutions

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